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Ordinanza — n. 8139/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8139/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI CRISTIAN nato il 04/01/1999 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35047/24 Udienza del 29 gennaio 2025 Consigliere Borrelli Considerato che Cristian Lamberti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, ha ridotto la pena inflitta dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 8139/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione riconsiderazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI CRISTIAN nato il 04/01/1999 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35047/24 Udienza del 29 gennaio 2025 Consigliere Borrelli Considerato che Cristian Lamberti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, ha ridotto la pena inflitta dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi del ricorso - che lamentano vizi della motivazione circa la valutazione dei presupposti di cui all'alt 131 bis cod.pen nonché la mancata concessione della attenuante di cui all'ad 62 n.4 cod pen. - sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Invero la Corte di appello ha affrontato entrambe le questioni sollevate nel ricorso, relative all'applicazione degli artt. 131 bis e 62 n.4 cod pen. con motivazione che si sottrae alle possibilità di intervento di questa Corte, avendo valorizzato, nell'un caso, un dato di rilievo ostativo, vale a dire l'obiettiva abitualità manifestata, che si colloca accanto al dato della non particolare tenuità dell'offesa cagionata alla persona offesa; nell'altro caso, l'entità del danno che, per essere considerato tenue, deve essere di importo irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M / • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. /itee Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consi re estensore Il