Italian Court dismisses appeals for threat conviction due to procedural waiver and factual review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Rinaldi, Paolella, and Paolella inadmissible regarding a threat conviction. The first ground was rejected due to a waiver on liability and the prohibition against re-evaluating evidence in a cassation proceeding. The second ground concerning Article 131-bis was dismissed because the appellate court's reasoning on the lack of non-punishability was sound and logically consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible if based on a waiver of the liability appeal or if they request a factual re-evaluation reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI VIRGILIO nato a CASERTA il 07/11/1996 PAOLELLA ANITA nato a CASERTA il 15/06/2001 PAOLELLA WALTER nato a CASERTA il 19/07/1995 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35043/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Virgilio Rinaldi, Anita Paolella e Walter Paolella ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con cui si è confermata la condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia.
Rilevato che il primo motivo comune ai ricorsi, con il quale si lamentano vizi della motivazione, è inammissibile sia perché vi era stata rinunzia al motivo di appello sul giudizio di responsabilità, sia perché del tutto versato in fatto. Quanto a quest'ultimo, aspetto, va ricordato che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 3- 4.), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alle modalità della condotta e al contesto delinquenziale in cui si sono evoluti i rapporti (cfr. pag.4).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consi estensore DEPOSITATA m II