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Ordinanza — n. 8137/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing and lack of procedural irregularity regarding defense representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline and found no procedural irregularities in the lower court's decision. The GIP correctly ruled that the defense lawyer lacked formal appointment and signature authentication required for a special procurator under Article 122 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: A cassation appeal must be filed within fifteen days of notification, and a defense lawyer must be formally appointed and sign the special procurator document to validate the opposition.

Parole chiave

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cassation appeal procedural deadline special procurator formal appointment inadmissible appeal tempestività dell'inoltro domanda tardiva di ricusazione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 122 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVITTO FELICE nato a GRUMO APPULA il 09/12/1977 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34927/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Felice Avitto propone ricorso per abnormità avverso l'ordinanza con la quale il Giudice del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia.

Rilevato, in primo luogo, che il ricorso per cassazione risulta proposto fuori termine poiché depositato il 9 ottobre 2024, nonostante i quindici giorni per effettuarlo decorressero dalla notifica all'imputato eseguita il 18 settembre 2024 (la notifica dell'ordinanza di inammissibilità non spettava anche al difensore poiché all'epoca non ritualmente nominato). Considerato, in secondo luogo, che nessuna abnormità viene in rilievo, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere che rientrava nella propria competenza, ossia quello di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna; nell'ambito di questa attività, il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente segnalato che il difensore firmatario dell'opposizione non era ritualmente nominato e che neanche era possibile ritenerlo un procuratore speciale, posto che la sottoscrizione in calce alla procura — posta a sua volta in calce all'atto di opposizione — non recava la sottoscrizione del difensore che la autenticava, in spregio ai requisiti formali della procura speciale di cui all'art.122 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal ver,53-renst-ig della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 'Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere tsore Il Presi