Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the appellant's complaints regarding the lower court's decision. The appellant argued for a renewal of declaratory evidence, claiming the appellate court failed to properly evaluate the proof. The court rejected this, noting that the appellate court based its decision on a different assessment of the probative value of the collected evidence rather than a lack of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the violation of law or the error in the evaluation of evidence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NURCHIS GIUSEPPINA nato a CARPINETO SINELLO il 28/01/1969 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34894/24 - Ud 29 gennaio 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Giuseppina Nurchis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata che l'aveva prosciolta ex art. 131-bis cod. pen., aveva condannato l'imputata per il reato di falso in atto pubblico del privato (per avere falsificato il talloncino attestante la revisione della propria autovettura). Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso principale - che lamenta vizi della motivazione e violazione di legge - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, offre delle doglianze in punto di responsabilità generiche e portatrici di una diversa valutazione della prova. Considerato, in particolare, quanto alla doglianza circa l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa, che il differente vaglio della Corte territoriale rispetto al Giudice di prime cure non è stato fondato su una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma su una differente valutazione del significato probatorio degli elementi raccolti, donde non si imponeva la rinnovazione.
Rilevato che l'inammissibilità dei motivi principali determina quella dei motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ma missibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il