Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of specific and relevant reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning regarding aggravating circumstances and generic mitigating factors. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate judgment and failed to provide a specific, argumentative critique of the first-instance ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a repetition of those already rejected in the appellate judgment or lack a specific, argumentative correlation with the reasons given by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO BALDASSARE nato a MARSALA il 10/10/1978 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34805/2024 -Udienza del 29 gennaio 2025- Consigliere Borrelli Rilevato che Baldassarre Russo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo di conferma della condanna inflittagli dal Tribunale di Marsala per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di arma. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); ragioni esplicitate a pag. 3 della sentenza impugnata in termini conferenti con lo standard motivazionale delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .."al ver---Wil<r—nento D della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. t025 Così