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Ordinanza — n. 8008/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for superior courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered in the special bar required for superior courts. Although the appellant argued the appeal was converted from an appeal, the Court held that the registration requirement applies regardless of the conversion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The requirement for a lawyer to be registered in the special bar for superior courts applies to cassation appeals even when converted from an appeal, rendering such appeals inadmissible if the registration is missing.

Parole chiave

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special bar registration cassation appeal inadmissibility defense lawyer qualification conversion of appeal procedural costs award domicilio di una parte risarcimento per atto illecito legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.; con un terzo motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; con un quarto motivo l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con un quinto motivo l’eccessività della pena.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Famà Domenico Tindaro, nato a Milazzo il 01/10/1980, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 05/10/2023, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 05/10/2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava Domenico Tindaro Famà per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. alla pena di euro 500 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione, in cui lamentava, con un primo motivo, l’erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto che il fatto non sussista; con un secondo motivo l’erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto sussistenti i presupposti per assolvere ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen.; con un terzo motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; con un quarto motivo l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con un quinto motivo l’eccessività della pena.

3. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è