Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds regarding omitted generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mihail Sandulescu inadmissible. The appellant argued that the appellate court incorrectly failed to recognize generic mitigating circumstances, yet the lower court justified this decision based on the appellant's repeated prior convictions and lack of positive assessment elements. The Court upheld this reasoning, citing established precedent that post-2008 reforms require more than mere unrecordedness to grant such mitigation, rendering the appeal's grounds generic and non-critical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis d.l. 92/2008: The failure to recognize generic mitigating circumstances is legitimately motivated by the absence of positive elements, particularly after the 2008 reform which removed unrecordedness as a sole sufficient condition for leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Sandulescu Mihail, nato in Romania il 05/02/1983, avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del 07/03/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 07/03/2024, la Corte di appello de L’Aquila confermava la sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Pescara, che aveva condannato Mihail Sandulescu per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello motivato in modo non illogico sulla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche in ragione dei reiterati precedenti in capo al ricorrente e della assenza di elementi positivi di valutazione. Il Collegio in proposito ribadisce il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Il motivo è quindi generico, non confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de