Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual connection to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sergio Corsi inadmissible because the sole ground of complaint was deemed totally generic. Although the appellant alleged a violation of Article 606 regarding the sentencing, the argument failed to concretely address the specific reasoning found on pages 4-6 of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary intrinsic and extrinsic specificity required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are totally generic and fail to concretely confront the specific reasoning of the appealed judgment with the necessary specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Corsi Sergio, nato a Ortona il 15/06/1960, avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del 12/06/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12/06/2024, la Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del 07/12/2022 del Tribunale di Teramo (che aveva condannato l’imputato alla pena di nani 4 di reclusione e 18.000,00 euro di multa), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicava a Sergio Corsi per il reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 309/1990, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è totalmente generico. La doglianza, pur formulando censura di vizio di motivazione, omette completamente di confrontarsi con il provvedimento impugnato, limitandosi a poche righe di generiche censure composte da formule di stile, senza alcun aggancio concreto con la parte motiva della sentenza (pagg. 4-6) che si assume non correttamente motivata, risultando priva della necessaria specificità sia intrinseca che estrinseca.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 31/