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Ordinanza — n. 8001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Giannola's appeal inadmissible because his defense lawyer was not registered in the special bar required for higher courts. Although the appellant argued the appeal was converted into a cassation appeal, the Court held that the registration requirement applies regardless of the conversion. Consequently, the Court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The requirement for a defense lawyer to be registered in the special bar for higher courts applies even when an appeal is converted into a cassation appeal, rendering the appeal inadmissible if the lawyer lacks such registration.

Parole chiave

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special bar registration cassation appeal inadmissibility defense lawyer qualification appellate conversion rules procedural costs allocation oltraggio alla corte violazione dell'ordine pubblico sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 659 cod. pen
Con sentenza del 25/01/2024, il Tribunale di Palermo condannava Vincenzo Giannola per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giannola Vincenzo, nato a Partinico il 17/07/1984, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 25/01/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 25/01/2024, il Tribunale di Palermo condannava Vincenzo Giannola per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. alla pena di euro 200 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione, in cui lamentava, con un primo motivo, l’erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto che il fatto non sussiste o non costituisce reato; con un secondo motivo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; con un terzo motivo l’eccesso di pena.

3. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deci