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Ordinanza — n. 7996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late argument on statutory interpretation and infounded sentencing claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was raised too late and the second ground was unfounded. The appellant argued for a specific statutory interpretation and challenged the sentence's calculation, but the court found the argument untimely and the sentencing within judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if a ground is raised late without fault, and sentencing discretion within statutory limits precludes re-evaluation of penalty congruity.

Parole chiave

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late argument inadmissibility sentencing discretion judicial motivation penal code provisions procedural costs sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:
Art. 73 d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 23/02/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 08/03/2018 del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato Antonio Brando Lutrino per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 23/02/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 08/03/2018 del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato Antonio Brando Lutrino per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa.
articolo 73 d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 23/02/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 08/03/2018 del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato Antonio Brando Lutrino per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
art. 133 cod. pen
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lutrino Antonio Brando, nato a Ostuni il 30/05/1988, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 23/02/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23/02/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 08/03/2018 del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato Antonio Brando Lutrino per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990, e, con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.

3. Il primo ricorso è inammissibile in quanto la proposta doglianza è stata tardivamente dedotta. Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), emerge che il vizio in parola non era stato dedotto, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen..

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla dosimetria della pena, ritiene il Collegio che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Nel caso in esame la pena è contenuta ampiamente al di sotto della media edittale e lo scostamento dal minimo è ampiamente giustificato alla luce del numero di dosi ricavabili e dai precedenti specifici dell’imputato (ben sette, v. pag. 5 sentenza).

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca