Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural errors regarding prescription calculation and discretionary sentencing warnings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly calculated the prescription period by including all relevant suspension periods. The defense failed to account for specific tax debt suspensions and pandemic-related pauses, leading to a later expiration date than claimed. Furthermore, the court rejected arguments regarding the lack of mandatory warnings for alternative penalties, citing established jurisprudence that such omissions do not nullify the sentence when the judge exercises discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: The prescription period must include all statutory suspensions, and the failure to explicitly warn about alternative penalties does not render a sentence null if the judge exercised discretionary power to deny them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fonseca Garis Daniel, nato a Montevideo (UR) il 13/09/1969, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 03/06/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 03/06/2024, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del Tribunale di Como, dichiarata la prescrizione del capo b) di imputazione, condannava Daniel Fonseca Garis per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 relativo all’anno di imposta 2011 alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione in relazione al capo c), riducendo altresì la disposta confisca per equivalente.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. con il primo motivo, lamenta violazione dell’articolo 157 cod. pen., per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione anche del capo c). 2.2. con il secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 545-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dato all’imputato gli avvisi relativi all’applicazione di pene sostitutive. 2.3. con il terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione all’imputato delle pene sostitutive richieste, come espressamente dedotto con l’atto di appello.
3. In data 14 gennaio 2025 l’Avv. Alessandro Mogavero depositava memoria in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione e insisteva per la trasmissione del fascicolo in Terza Sezione e per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Quanto al primo motivo, la Corte di appello a pagina 7 ricapitola tutte le sospensioni del corso della prescrizione occorse nel giudizio di merito. La prescrizione sarebbe ordinariamente decorsa il 25/09/2022, ma per effetto delle sospensioni (pari ad anni 1 mesi 8 e giorni 21) il termine sarebbe slittato al 15/06/2024. La Difesa contesta tale calcolo, asserendo che tale periodo corrisponde ad anni 1 mesi 6 e giorni 21. Il periodo, che corrisponde a 575 giorni, determinerebbe lo slittamento del termine di prescrizione alla data del 22 aprile 2024.
Il ricorrente omette, tuttavia, colpevolmente di aggiungere gli ulteriori periodi di sospensione dal 16 dicembre 2019 al 6 aprile 2020, disposta al fine di consentire all’imputato di adempiere il debito tributario (pari a 112 giorni), e dal 6 aprile 2020 al 14 settembre 2020, per l’emergenza pandemica. Di tale ultimo periodo vanno tuttavia computati solamente 64 giorni, in ossequio a quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 Ud., dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Alla data del 22 aprile 2024 vanno quindi aggiunti 176 giorni, per cui la prescrizione del reato coincideva con la data del 15 ottobre 2024, ed esso non era pertanto prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello (3 giugno 2024).
La doglianza è quindi manifestamente infondata.
6. quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata, secondo cui (Sez. 3, n. 14963 del 27/03/2024, Omosigho, n.m.; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 02) il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione).
Va inoltre sottolineato che detta omissione, comunque, non determinerebbe in ogni caso la nullità della sentenza, in quanto il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, cosicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01, cit., e, nel medesimo senso, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01).
Il motivo è pertanto inammissibile per genericità estrinseca.
7. Ciò determina anche l’inammissibilità del terzo profilo di censura, in quanto non sussisteva obbligo di motivare sull’omessa applicazione di sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta in tal senso.
8. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som