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Ordinanza — n. 7986/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and lack of standing for non-appealed civil claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Amerise Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 81 and 612 of the Penal Code, raising procedural defects and a claim regarding non-pecuniary damages. The court rejected the procedural arguments as non-justiciable under specific appeal rules and dismissed the civil claim argument, noting that a generic first-instance award allows the second instance to quantify damages without violating the principle of ultra petita.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, D.Lgs. n. 274/2000; Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments for peace court jurisdiction are admissible only for specific procedural defects listed in the first paragraph, excluding general violations or claims regarding non-pecuniary damages not explicitly requested in the first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal peace court jurisdiction procedural defects non-pecuniary damages ultra petita principle second instance review civil claim generic minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, che denunciano vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 39-bis, D.Lgs. n. 274/2000
Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, che denunciano vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Rv. 286565
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMERISE FRANCESCO nato a TREBISACCE il 12/04/1977 avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amerise Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Matera che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81 e 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, che denunciano vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

d) ed e), cod. proc. pen., non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge avendo il giudice di appello proceduto alla quantificazione e alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile nonostante questa avesse richiesto soltanto la condanna generica, secondo il parametro dell'equità, è manifestamente infondato perché in caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Rv. 286565 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannalgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec