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Ordinanza — n. 7985/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual argumentation on joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Romeo Antonella inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Antonella argued that the appellate court erred in establishing her joint liability for crimes under Articles 110 and 640 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was a formal defect in reasoning, lacking any substantive factual comparison or argumentative engagement with the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based solely on a defect of reasoning is inadmissible if it fails to provide a factual comparison or argumentative engagement with the reasons underlying the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of reasoning joint criminal liability factual comparison procedural costs Cassazione ordinanza capo A capo B falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONELLA nato a REGGIO CALABRIA il 13/07/1971 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Romeo Antonella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 497-bis, comma secondo e 61, n. 2, cod. pen (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità concorsuale dell'imputata, prospetta inammissibili deduzioni in fatto, meramente assertive e prive di reale confronto argomentativo delle ragioni poste a fondamento della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/