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Ordinanza — n. 7984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pugliese Faustino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the denial of a justification cause, but the court rejected these as mere complaints rather than valid legal challenges. The decision rests on the principle that cassation reviews cannot simply re-read evidence or criticize arguments without specific, distinct legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 52 c.p.; Art. 582, 585 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists merely of complaints regarding facts or general criticism of the lower court's reasoning without specific, distinct legal arguments targeting the validity of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere complaints of fact lack of specific criticism re-evaluation of evidence justification cause denial lesione al piede azione civile causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 52 c.p.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE FAUSTINO nato a COSENZA il 16/10/1982 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pugliese Faustino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 582 e 585 cod. pen; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e all'attendibilità del narrato offerto dalla persona offesa costituita parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. peri., non è consentito in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 4); Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci