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Ordinanza — n. 7983/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7983/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCURSI MARIA nato a LUNGRO il 30/10/1978 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Accursi Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.494 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché si collega a un precedente motivo di appello che era inammissibile per genericità, in quanto, senza confrontarsi con la causa ostativa della abitualità del comportamento, evocava gli istituti, non pertinenti, della dichiarazione di "abitualità, professionalità o tendenza";

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7983/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità per atto illecito azione intesa alla dichiarazione di responsabilità uso di false generalità accusa penale altri capi d'accusa denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCURSI MARIA nato a LUNGRO il 30/10/1978 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Accursi Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.494 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché si collega a un precedente motivo di appello che era inammissibile per genericità, in quanto, senza confrontarsi con la causa ostativa della abitualità del comportamento, evocava gli istituti, non pertinenti, della dichiarazione di "abitualità, professionalità o tendenza";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/