Ordinanza — n. 7982/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSU MOHAMED nato il 10/12/2002 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Massu Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato (capo A) e di cui art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (capo B); Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6 sul tentativo; pagg. 6-8 sulle circostanze aggravanti; pagg. 12 e 13 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10-bis d.lgs. 286/1998; Ordinanza — n. 7982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lgs. 286/1998 (capo B); Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6 sul tentativo; pagg. 6-8 sulle circostanze aggravanti; pagg. 12 e 13 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSU MOHAMED nato il 10/12/2002 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Massu Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato (capo A) e di cui art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (capo B); Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6 sul tentativo; pagg. 6-8 sulle circostanze aggravanti; pagg. 12 e 13 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/