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Ordinanza — n. 7981/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific critique of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from defects in reasoning regarding the evidence and subjective elements of the fraud charges. The court rejected these claims because the first two grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge without offering a specific critique of the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the lower court without providing a specific critique of the reasoning used in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific critique reiteration arguments defects reasoning Cassation procedure bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROBERTO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 15/07/1968 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Russo Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta semplice documentale (capo B), a lui ascritti nella veste di amministratore della Domus forniture srl, dichiarata fallita il 18 ottobre 2019;

Ritenuto che il primo motivo e il secondo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in riferimento alle risultanze del complesso probatorio e alla penale responsabilità dell'imputato rispetto ai capi a) e b), sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) e inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo, è inedito; Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis