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Ordinanza — n. 7980/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Schembri's appeal against the Caltanissetta Court of Appeal's conviction for aggravated burglary inadmissible. The appellant argued against the conviction, but the court found his two grounds of appeal were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without a merits review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting specific new criticisms of the reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Reproduction of Arguments Burden of Proof Aggravated Burglary Court of Cassazione Procedural Costs testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI GIOVANNI nato a NISCEMI il 16/02/1962 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Schembri Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato da violenza sulle cose; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-5 sulla sussistenza della aggravante della violenza sulle cose; pagg. 6-10 sul giudizio di bilanciamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/0