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Ordinanza — n. 7977/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic penalty excessiveness claim lacks legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Orlando Giuseppe inadmissible, confirming the lower court's conviction for burglary. The appellant argued the sentence was excessive, but the court rejected this as a generic assertion rather than a valid legal challenge. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge, rendering the appeal's arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal claiming excessive sentencing is inadmissible if it merely asserts facts without challenging the legal exercise of the trial judge's discretionary power in grading the penalty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility excessive sentence claim sentencing discretion generic appeal grounds penal grading review alibi false dichiarazioni senza giuramento identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/04/1974 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Orlando Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico perché si risolve in deduzioni assertive che neppure tengono come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29