Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of argumentation and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the conviction for attempted and consummated theft and the severity of the sentence. The court rejected these claims as they consisted of vague factual assertions without concrete argumentation or consideration of the trial judge's discretionary sentencing power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be grounded in specific legal or factual arguments; mere assertions or indeterminate factual claims without reasoned comparison to the lower court's decisions render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRANDE MARCO nato a PALERMO il 05/10/1990 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giangrande Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per due episodi di furto in abitazione, consumato e tentato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché prospetta deduzioni in fatto, intrinsecamente indeterminate e prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della condanna;
Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, si esaurisce in mere asserzioni, sganciate da elementi concreti che neppure considerano come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il