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Ordinanza — n. 7973/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft of electricity conviction for abuse of public service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Reito Veruska Rita inadmissible regarding her conviction for theft of electricity. The court found the arguments contesting the aggravating circumstance of public service and the non-punishability exception to be manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the original conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The aggravating circumstance of theft of electricity for public service applies to unauthorized connections on private property when the energy is ultimately destined for public use, and the non-punishability exception does not apply when the statutory minimum penalty exceeds the threshold set by the legislature.

Parole chiave

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theft of electricity public service aggravating non-punishability exception unauthorized connection Corte di Cassazione danneggiamento d'impianti elettrici distribuzione dell'elettricità sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante del pubblico servizio, è manifestamente infondato in quanto secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITO VERUSKA RITA nato a CATANIA il 01/12/1992 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Reito Veruska Rita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ex art. 625 comma n. 2 e 7 cod. pen., seconda aggravante declinata nel senso del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante del pubblico servizio, è manifestamente infondato in quanto secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543 - 01);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il delitto di furto pluriaggravato presenta un minimo edittale (anni tre di reclusione) superiore rispetto a quello di due anni fissato dal legislatore per rendere astrattamente applicabile l'istituto in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de