Criminal appeal dismissed as generic and inadmissible due to lack of specific argumentative criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hnida Samir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Samir challenged the confirmation of his conviction for crimes under Articles 614, 337, 56, 582, 612, 635, and 625 of the Penal Code, specifically contesting the denial of generic mitigating circumstances and the recognition of an aggravating circumstance. The court rejected the appeal because the two grounds were deemed generic and merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge without providing specific criticism of the legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 614 comma quarto cod. pen.; Art. 337, 56, 582, 612 comma terzo, 635 comma primo, 625 n. 7 cod. pen. An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not contain specific criticism of the legal arguments used by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HNIDA SAMIR nato il 01/11/1994 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hnida Samir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli art. 614 comma quarto cod. pen. (capo A), dagli artt. 337, 56, 582 e 612 comma terzo cod. pen. (capo B), dagli artt. 635 comma primo e 625 n. 7 cod. pen. (capo C), dagli artt. 56, 582, 612 comma terzo, 339 cod. pen. (capo D);
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il diniego delle attenuanti generiche e riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 614 comma quarto cod. pen., sono generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il