Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of admissible grounds regarding peace court appeal judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Erika Serafino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Although the appellant cited specific procedural defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, the Court found these arguments amounted to mere factual disputes or insufficient motivation critiques. Consequently, the appeal was rejected because such challenges are strictly prohibited for appeals against peace court judgments under the relevant statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for criminal offenses are inadmissible if based solely on alleged defects in the reasoning of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO ERIKA nato a COPERTINO il 08/09/1989 avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Serafino Erika ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che, pur citando i vizi di cui all'art. 606, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., si sostanzia in deduzioni in fatto, o al più, in censure sulla motivazione — è inammissibile in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/