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Sentenza — n. 7970/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for civil inadmissibility but allowed for prescription due to lack of recidiva contestation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible for generic grounds while allowing the criminal appeal based on procedural defects. The defendant argued that the recidiva aggravating circumstance was not properly contested in the lower court's judgment regarding the specific crime of impersonation. The court ruled that because the recidiva was not explicitly linked to the specific charge in the indictment, its recognition constituted a nullity that triggered the statute of limitations, leading to the extinction of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: The recognition of recidiva as an aggravating circumstance requires precise and specific contestation in the indictment linked to the individual charge; failure to do so renders the conviction null and void, potentially leading to the extinction of the crime via prescription.

Parole chiave

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recidiva contestazione nullità assoluta prescrizione reato sostituzione persona nullità insanabile esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Il Tribunale ha dichiarato l'imputato colpevole, anche agli effetti civili, del delitto di cui al capo B); mentre, riqualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen. il fatto di cui al capo A), ha rilevato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
Art. 157 c.p.p.
art. 642 cod. pen
Il Tribunale ha dichiarato l'imputato colpevole, anche agli effetti civili, del delitto di cui al capo B); mentre, riqualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023, Pozzi
tra le altre Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023, Pozzi, Rv.
Sez. 5, n. 20104 del 21/02/2024, M.
285030 - 01) tuttavia è necessario che il riferimento ad essa sia inserito in calce a più imputazioni; mentre nel caso di specie (analogamente a quello deciso da Sez. 5, n. 20104 del 21/02/2024, M., Rv.
Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyaye
286519 - 01 e da Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyaye, Rv.
Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO CARMELO nato a PALERMO il 15/05/1976 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cusimano Carmelo è stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt.56, 640 cod. pen. (capo A) e 494 cod. pen. commesso il 12 aprile 2016 (capo B). Il Tribunale ha dichiarato l'imputato colpevole, anche agli effetti civili, del delitto di cui al capo B); mentre, riqualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen. il fatto di cui al capo A), ha rilevato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. La Corte di appello ha confermato la condanna per il capo B).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di sostituzione di persona, mancata esclusione della recidiva ed estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato.

3. Il ricorso è fondato agli effetti penali in relazione al secondo motivo che si riverbera sul terzo, mentre è inammissibile agli effetti civili, interessati soltanto dal primo motivo. 3.1. Il primo motivo, che contesta la sussistenza del delitto di sostituzione di persona, è inammissibile si sostanzia in considerazioni generiche e rivalutative del fatto. 3.2. Il secondo motivo, che contesta il riconoscimento della recidiva e che rileva solo agli effetti penali, è fondato. 3.2.1. Il Tribunale ha riconosciuto nei confronti dell'imputato la "recidiva semplice" affermando in modo assertivo che "il suo precedente penale è indice di maggiore pericolosità e colpevolezza"; il punto ha formato oggetto di specifico motivo di appello (il terzo, trattato alle pagine 3 e 4 dell'atto di gravame) del tutto ignorato dalla Corte di appello; 3.2.2.

Fermo il valore assorbente della considerazione che precede, va osservato che la recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. La giurisprudenza riconosce la possibilità di una contestazione "cumulativa" della recidiva (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023, Pozzi, Rv. 285030 - 01) tuttavia è necessario che il riferimento ad essa sia inserito in calce a più imputazioni; mentre nel caso di specie (analogamente a quello deciso da Sez. 5, n. 20104 del 21/02/2024, M., Rv. 286519 - 01 e da Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyaye, Rv. 271880 - 01) il capo di imputazione è congeniato in modo che subito dopo la descrizione del fatto di cui al capo A) viene riportata la dicitura "con la recidiva semplice", sono poi indicati luogo e data del fatto; segue la descrizione del reato di cui al capo B) - unico ancora in discussione - rispetto al quale, però, la recidiva non viene menzionata.

In tale situazione, deve escludersi che la recidiva sia stata contestata in relazione al capo B), e l'averla riconosciuta da parte di Tribunale e Corte di appello, in difetto di contestazione, produce una nullità assoluta come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01). 3.2.3. La fondatezza del motivo comporta, agli effetti penali, il venire in rilievo del termine prescrizionale maturato in data 3 ottobre 2024, tenuto conto di 357 giorni di sospensione (199 dal 20 giugno 2019 al 5 dicembre 2019 per rinvio su richiesta delle parti, 158 giorni per rinvio dal 5 dicembre 2020 al 26 marzo 2020 per astensione delle udienze cui si aggiungono, senza cumularsi i 64 giorni di sospensione c.d.

Covid).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara il ricorso inammissibile