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Ordinanza — n. 7969/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because aggravated offense under Art. 585 allows prosecution ex officio regardless of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arnone Antonio Natale Ariano inadmissible, dismissing his claim that the crime lacked a required complaint. The defendant argued the offense was procedurally barred without a formal complaint, but the court noted that the specific aggravating circumstances under Articles 585 and 576 make the crime prosecutable ex officio. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, 576 n. 5-bis cod. pen.; Art. 577 cod. pen.: When an offense is aggravated by specific circumstances, it becomes procedibile di ufficio, rendering the lack of a complaint an invalid defense against prosecution.

Parole chiave

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procedibilità di ufficio reato aggravato mancanza di querela codice penale inammissibilità ricorso aggressione fisica reati violenti lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. pen.
Art. 576 n. 5-bis cod. pen.
582, 585, in relazione all'art. 576 n.
Art. 577 cod. pen.
pen., rende il reato procedibile di ufficio (l'eccezione alla procedibilità di ufficio è circoscritta ai casi di cui all'art. 577, comma primo n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE ANTONIO NATALE ARIANO nato a PATTI il 07/01/1999 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Arnone Antonio Natale Ariano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato dai capi A) e B), mentre ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 5-bis cod. pen (capo C);

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto affermato in ricorso, la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585 - 576 comma primo n. 5 bis cod. pen., rende il reato procedibile di ufficio (l'eccezione alla procedibilità di ufficio è circoscritta ai casi di cui all'art. 577, comma primo n. 1 e comma secondo, cod. pen., in sostanza i fatti commessi ai danni di familiari); Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso