Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed issues and unsupported equivalence argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romito Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, arguing for a reduction based on generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the first three grounds were repetitive of previously examined issues, while the fourth ground regarding the equivalence of circumstances was deemed unfounded and within the discretion of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 n.2, 69 cod. pen.; Appeals citing issues already reviewed by the lower court are inadmissible, and arguments challenging the discretionary equivalence of mitigating and aggravating circumstances are rejected unless based on arbitrary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO FABIO nato a PALERMO il 01/08/1974 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Romito Fabio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 sulla responsabilità dell'imputato e sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen.; pag. 4 sul riconoscimento della recidiva);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de