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Ordinanza — n. 7962/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already fully examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Houhi Karim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, fraud, and abuse of trust, arguing on issues like consummation of crimes and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the Milan Court of Appeal without new legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they reproduce arguments already examined by the lower court without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of new criticism consummation of crime mitigating circumstances court costs Cassa delle ammende indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOUHI KARIM nato il 08/08/2000 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Houhi Karim ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 6 cod. pen.; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 paragrafo 1.1. sul tema della consumazione; pagg. 2 e 3 paragrafo 1.2. sulla sussistenza della aggravante della destrezza; pagg. 3 e 4 sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il