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Ordinanza — n. 7960/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specific argument critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nikolic Daniela inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the theft as attempted rather than consummated and claimed a lack of recidivism exclusion. The court rejected these claims because the lower court's facts clearly established the consummation of the crime and the second ground lacked the required specific critique of the first-instance reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the second ground fails to provide specific critique of the first-instance arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds lack of specific critique consummated theft qualification recidivism exclusion review indagine per furto denuncia mendace prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC DANIELA nato a ROMA il 16/05/2002 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Nikolic Daniela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 110, 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputata ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso