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Ordinanza — n. 7959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming failure to cross-examine police agent regarding other officers' investigative activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Simone Francesco inadmissible, confirming his acquittal for minor offense. The appellant argued that the police agent failed to cross-examine him, violating procedural rules, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the fact that the agent was merely reporting on other officers' work and the defense had previously opposed the agent's testimony.

Regesto Legislator

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Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; The prohibition against indirect testimony for police agents does not apply when the agent reports on the investigative activities of other officers within the same context, and the defense's prior opposition to the agent's hearing precludes a claim of failed cross-examination.

Parole chiave

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indirect testimony prohibition police agent testimony cross-examination failure investigative activities report procedural inadmissibility minor offense acquittal Cassa delle ammende consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 195 cod.
art. 195 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536
nello stesso contesto investigativo (Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536 — 01); - in secondo luogo perché la difesa si era opposto alla audizione del testimone di P.G.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE FRANCESCO nato a ROMA il 28/03/1964 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Simone Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis in relazione al reato previsto dagli artt.477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata escussione dell'agente di P.G.

Tuzzolino, è manifestamente infondato per almeno due ordini di ragioni: - anzitutto perché il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536 — 01); - in secondo luogo perché la difesa si era opposto alla audizione del testimone di P.G. di cui ora lamenta la mancata escussione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il