Criminal appeal dismissed for inadmissibility as discretionary sentencing comparisons fall outside cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Burcin Claudiu inadmissible regarding his conviction for attempted theft. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested aggravating factors under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that such comparative assessments involve discretionary judgment typical of the trial court and are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The court's review of sentencing comparisons between mitigating and aggravating circumstances is limited to checking for arbitrariness or illogical reasoning, as these evaluations fall within the discretionary domain of the trial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURCIN CLAUDIU nato il 26/09/1986 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Burcin Claudiu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il