Cassation court dismisses appeal as inadmissible for allowing appellate court to reduce sentence without increasing penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that confirmed convictions for theft but excluded recidivism while reducing the sentence based on generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judge's decision was valid because it maintained the equivalence between circumstances without increasing the penalty, provided adequate reasoning was given.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The appellate court may confirm a first-instance sentence after excluding an aggravating circumstance or recognizing a mitigating one, even if the sentence is reduced, provided the judgment of equivalence is maintained and properly motivated, without violating the prohibition of reformatio in peius.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO GIANLUCA nato a MESAGNE il 18/05/1979 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Calò Gianluca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna per vari delitti di furto e di cui all'art. 493 ter cod. pen., ma ha escluso la recidiva e, confermando il giudizio di equivalenza tra opposte circostanze, ha ridotto l'entità della pena della pena inflitta;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti facendo leva sulla esclusione della aggravante della recidiva e sui caratteri della condotta, è manifestamente infondato, poiché, secondo ius receptum, il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché, come nella specie (cfr. pag. 2), questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.
U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso