Sentenza — n. 7955/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAManias Michel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, in data 30 aprile 2024 la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato (verbale CC stazione di Colli al Metauro) e il successivo 2 maggio 2024 l'imputato ha accettato la remissione. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7955/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, in data 30 aprile 2024 la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato (verbale CC stazione di Colli al Metauro) e il successivo 2 maggio 2024 l'imputato ha accettato la remissione. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANIAS MICHEL nato a RAVENNA il 24/01/1961 avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manias Michel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, in data 30 aprile 2024 la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato (verbale CC stazione di Colli al Metauro) e il successivo 2 maggio 2024 l'imputato ha accettato la remissione. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.;
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le statuizioni civili, (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01);
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così d