Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding burglary aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antoci Rosario inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the aggravating circumstance of forced entry was not properly excluded, but the court found this claim manifestly unfounded. The lower court's factual finding that the defendant entered the dwelling by forcing and damaging a window pane was deemed sufficient to establish the aggravating circumstance, rendering further analysis of the damage's essence irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 625 n.2 c.p.: The appeal is inadmissible when the sole ground is a manifestly unfounded challenge to the existence of an aggravating circumstance, as the lower court's factual finding of forced entry through damage is sufficient to establish the element without requiring a detailed assessment of the damage's essence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOCI ROSARIO nato a RAGUSA il 12/11/1985 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Antoci Rosario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto in contestazione, riqualificato però ai sensi degli artt. 56, 624 - bis, 625 n.2 cod. pen. nella ipotesi del tentativo, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, come risulta dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, l'imputato ha fatto ingresso nell'abitazione grazie alla forzatura e danneggiamento di un infisso; il che è sufficiente ad acclarare la sussistenza dell'aggravante in contestazione, essendo del tutto irrilevante stabilire "l'essenza o consistenza dell'asserito danneggiamento";
Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso