Italian Supreme Court dismisses appeal claiming attempted theft was not consummated due to lack of control over stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Fathi Zouhair inadmissible regarding his conviction for theft under Article 624-bis of the Penal Code. The Court found the lower court's factual reconstruction established that the defendant achieved full, autonomous, and effective control over the stolen property, even if briefly. Consequently, the crime was deemed consummated rather than attempted, rendering the legal qualification argument unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, comma secondo, cod. pen.; The crime of theft is consummated when the perpetrator obtains full, autonomous, and effective control over the stolen property, regardless of the duration of such possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHI ZOUHAIR nato il 04/04/1995 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fathi Zouhair ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputato ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29