Italian Supreme Court dismisses appeal against habitual theft conviction, ruling non-punishment clause inapplicable to habitual offenders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Favilli inadmissible regarding his conviction for habitual theft. Favilli argued that the non-punishment clause of Article 131-bis of the Penal Code should apply, but the Court of Appeal confirmed the conviction based on habitual behavior evidenced by multiple prior final judgments. The Court rejected this argument, holding that the statutory exclusion of the non-punishment clause specifically applies only when the conduct is habitual, thereby validating the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, 131-bis cod. pen.; The non-punishment clause for habitual offenders under Article 131-bis of the Penal Code does not apply when the defendant's conduct is established as habitual through prior final convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVILLI ANDREA nato a CASCINA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Favilli Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 comma primo e 625 comma primo n.7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché detta norma, come già rilevato dalla Corte distrettuale (cfr. pag. 3), esclude che tale istituto possa applicarsi quando il comportamento è abituale, come accade nella specie emergendo varie condanne per delitti contro il patrimonio che ovviamente sono definitive dato che, come espressamente afferma la Corte di appello, risultano dal casellario giudiziale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2