Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Verdiani's appeal against the Florence Court of Appeal's conviction for theft inadmissible. Verdiani argued for a reduction in sentencing and challenged the court's reasoning regarding his liability and the application of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were deemed too generic, failing to provide the specific legal reasons and factual data required to support such requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack the specific legal reasons and factual data necessary to support the requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Verdiani Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (capi A e B); Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2