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Ordinanza — n. 7945/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing as procedural defects are absent and discretion upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Tricorni Alessandro and Vizzari Amalia inadmissible. The appellants argued for generic mitigating circumstances and questioned the sentencing logic regarding their participation in the crime. The court rejected these claims because the lower court provided sufficient reasoning on key elements and exercised its sentencing discretion appropriately.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the first-instance judgment contains a congruent reference to decisive elements and the sentencing falls within the judge's discretionary power without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic mitigating circumstances procedural defects Cassazione ordinanza ripristino dello stato precedente calcolo dell'indennità risarcitoria risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRICOMI ALESSANDRO nato a MESSINA il 21/12/1975 VIZZARI AMALIA nato a MESSINA il 24/05/1987 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; t Rilevato che Tricorni Alessandro e Vizzari Amalia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di numerosi reati, ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di cui agli artt. 110 e 497 - bis cod. pen. (capi C, D ed L), e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato Tricorni, che deducono rispettivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9), e inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 9);

Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputata Vizzari Amalia, che deduce illogicità della motivazione in riferimento alla partecipazione della ricorrente al reato di cui al capo D) dell'imputazione, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così