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Ordinanza — n. 7942/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Blasi Cosima inadmissible due to the generic nature of all three grounds. The appellant argued against the second-instance confirmation of aggravated theft convictions but failed to provide specific legal justifications or compare her arguments with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precision to be examined on merits.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, lacking a precise statement of legal reasons and a comparison with the contested judgment's motivation.

Parole chiave

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generic grounds inadmissible appeal lack of motivation cassation procedure specific legal arguments furto aggravato truffa aggravata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI COSIMA nato a TARANTO il 07/06/1979 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Blasi Cosima era stata condannata per il reato di furto aggravato; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti e tre i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che il primo motivo, inoltre, è versato in fatto e non si confronta con la motivazione resa dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente