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Ordinanza — n. 7940/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding motivation vices in peace court murder cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a murder conviction by arguing the lower court's reasoning was flawed, but this ground is barred for appeals against peace court judgments. The court ruled that such appeals can only be based on errors of law, not defects in the written reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor crimes are inadmissible if based on alleged defects in the reasoning, as only errors of law are admissible grounds.

Parole chiave

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inadmissibility appeal peace court jurisdiction defect in reasoning minor crimes appeal Cassation admissibility minaccia nel diritto penale circostanza attenuante aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO RENATO nato a RAGUSA il 25/04/1951 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ragusa ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ragusa aveva condannato Pacifico Renato per il reato di minaccia; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; che tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il President