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Ordinanza — n. 7936/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding recidiva and special mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal on extortion, arguing errors in applying special mitigating circumstances and recidiva rules. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing established jurisprudence that such circumstances apply only to specific mafia-related crimes and that recidiva arguments must be raised independently.

Regesto Legislator

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Art. 8 D.L. n. 152/1991; Art. 626-bis c.p.; The special mitigating circumstance for judicial collaborators applies exclusively to crimes under Art. 416-bis c.p. or those committed to facilitate mafia-type associations, and recidiva arguments constitute an autonomous point of decision requiring independent examination.

Parole chiave

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special mitigating circumstance mafia type associations recidiva independent point inadmissible appeal judicial collaborator furto aggravato attenuazione della pena azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 8 D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991
Art. 416 bis cod. pen.
203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso» (Sez.
Art. 626-bis cod. pen.
art. 416 bis cod. pen
203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26637 del 28/04/2004, Cicciu
o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso» (Sez. 5, n. 26637 del 28/04/2004, Cicciu, Rv.
Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante
Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv.
Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUITADAMO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO 1119/09/1975 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza del 26 settembre 2018, il Tribunale di Foggia, per quanto qui di interesse, aveva condannato Quitadamo Antonio per due episodi di sequestro di persona (uno risalente al 26 gennaio 2009, l'altro al 29 gennaio 2009); - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo il Quitadamo dall'estorsione commessa il 29 gennaio 2009, riconoscendo le attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata recidiva, e rideterminando la pena; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso» (Sez. 5, n. 26637 del 28/04/2004, Cicciu, Rv. 229871;

Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270399); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicchè, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva» (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che i motivi di ricorso non attenevano ai profili civilistici della vicenda;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di