Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7935/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to subsequent prescription of the crime despite procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7935/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Second Instance judgment without remittal because the crime had expired due to prescription occurring after the appeal decision. Although the appellant argued for a retrial due to alleged procedural errors and insufficient reasoning, the Court prioritized the statutory time limit for prosecution. The court held that once the maximum prescription period elapsed, the offense could no longer be punished, rendering the conviction void regardless of any procedural flaws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: The Court of Appeal cannot rule on the merits if the crime has expired by prescription, and a subsequent annulment for prescription takes precedence over procedural defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
subsequent prescription statute of limitations annulment without remittal criminal procedure code extinction of crime procedural defects judicial review indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.
Art. 603 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ribaltato la pronuncia di assoluzione, emessa in primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 544 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
(Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818;
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981
217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903
213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIORANO NICOLA nato a BARI il 22/11/1967 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il l'8 aprile 2022, il Tribunale di Bari aveva assolto Maiorano Nicola dal reato di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto su cose esposte a pubblica fede, perché il fatto non sussiste. Con sentenza emessa il 13 giugno 2023, la Corte di appello di Bari, previa riqualificazione del fatto in furto semplice, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dalla Corte territoriale, l'imputato si sarebbe illegittimamente impossessato di alcuni prodotti, prelevandoli dal banco del supermercato dove si trovavano esposti per la vendita.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ribaltato la pronuncia di assoluzione, emessa in primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 544 e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «apodittica e apparente».

3. Deve essere evidenziato che il reato si è estinto dopo la sentenza di appello. Invero, il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 16 dicembre 2016, risulta decorso il 16 giugno 2024, dopo la sentenza di appello, che è stata pronunciata il 13 giugno 2023. Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.

L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818;

Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). Ebbene, nel caso in esame, il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non appare manifestamente infondato. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C