Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating first-instance grievances and challenging sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for merely repeating grievances already addressed in the lower court's decision with proper reasoning. The second ground was dismissed because sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, barring cassation challenges unless arbitrariness is proven. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for reviewing sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Cassation appeals challenging sentencing determinations are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical, as sentencing discretion belongs to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE FRANCESCO nato a ANDRIA il 10/09/1987 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, per quanto qui di interesse, ha riformato - rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Abruzzese Francesco era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624-625 e 337cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid