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Ordinanza — n. 7932/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterated grievances already addressed by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity. The appellant merely reiterated grievances already fully addressed and motivated by the appellate court in its judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of grievances already decided by the court of appeal without engaging with new legal issues or specific facts.

Parole chiave

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lack of specificity reiterative grievances inadmissible appeal cassation procedure procedural economy aggravamento della pena truffa aggravata confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONA FEBRONIO nato a CALTAGIRONE il 06/10/1983 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado con la quale Cona Febronio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente