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Ordinanza — n. 7929/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7929/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, arguing for a new factual reconstruction and specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as they lacked specific allegations of evidence misinterpretation and merely reiterated grievances already addressed in the lower court's reasoned judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a review of the merits or a new factual reconstruction without specific allegations of evidence misinterpretation, as such requests violate the principle of limited review and the requirement for specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility fraudulent bankruptcy conviction lack of specific allegations limited review principle procedural costs and fine sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014
Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013
Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO PIETRO nato a ROCCAPIEMONTE il 24/02/1962 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Guadagno Pietro era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il primo motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la deduzione relativa alla mancanza di volontà dell'imputato di cagionare il fallimento è del tutto priva di rilievo, atteso che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446;

Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378); - che il secondo motivo di ricorso, nella censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che le censure relative al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sono manifestamente infondate, atteso che l'imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore -