Cassation appeals dismissed for lack of specificity and failure to cite legal grounds regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Maria Fiasché and Davide Bonora inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment that had reduced their sentence by excluding an aggravating circumstance, but their arguments lacked the required specificity and legal grounding. The court ruled that the appeals merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision without providing new, distinct legal reasons or precise citations to the contested reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specificity, merely repeat grievances from the lower court, or fail to cite the specific legal grounds and corresponding parts of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' MARIA nato a ROMA il 10/07/1977 BONORA DAVIDE PIO nato a PRATO il 19/10/2001 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha riformato - escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 - la pronuncia di primo grado con la quale Maria Fiasché e Davide Bonora erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui i ricorrenti assumono che la presunta ratifica effettuata dalla persona offesa avrebbe privato il fatto di rilevanza penale, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il secondo motivo, nella censura relativa al luogo di consumazione del reato, si presenta inedito e privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che la nota depositata dall'avv.
D'Urso non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dei ricorsi originari; - che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid