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Ordinanza — n. 7926/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal arguments and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Accomando inadmissible due to the generic nature of his legal grounds. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and aggravated misappropriation of public funds but failed to cite specific legal provisions or reference the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precision to justify a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity cassation procedure theft conviction public funds procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCOMANDO ANTONINO nato a PALERMO il 03/02/1971 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Antonino Accomando era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, il reato risulta procedibile d'ufficio essendo stata contestata e ritenuta l'aggravate della destinazione del bene destinato a pubblico servizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente