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Ordinanza — n. 7924/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence of trial court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted home invasion. The appellant argued for a new factual assessment and sentencing review, but the court found these claims lacked specific allegations of evidence distortion or logical flaws in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected because it merely reiterated grievances already addressed with proper reasoning in the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 614 c.p.; Art. 56 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a review of the merits or a new factual reconstruction without specific allegations of evidence distortion or logical errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal attempted home invasion sentencing discretion evidence distortion Cassation procedure inviolabilità del domicilio risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 614 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISACCHI MARCO nato a LECCO il 17/08/1980 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Marco Isacchi era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56- 614 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che la pena per la violazione di domicilio tentata può essere determinata direttamente, atteso che essa è una fattispecie autonoma, risultante dal combinato disposto dagli artt. 56 e 614 cod. pen.; - che entrambi motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la nota depositata dall'avv.

Graziana Gatti non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estens