Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and references to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its intrinsically generic nature. The appellant, Umberto Raccuglia, challenged a second-instance conviction for aggravated theft but failed to articulate specific legal grounds or reference the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the requisite precision to justify a review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking specific legal arguments and references to the motivation of the appealed act.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCUGLIA UMBERTO nato a PALERMO il 20/12/1962 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Umberto Raccuglia era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2024- Il Consigliere estensore Il Presidente