Italian Court dismisses appeal on theft conviction due to procedural defects and lack of specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abdul Karim inadmissible, confirming his conviction for two theft offenses. The appellant's first ground regarding standing to file a complaint was rejected as generic and factually unsupported, while the second ground was deemed a mere repetition of lower court grievances. The third ground concerning sentencing aggravating factors was dismissed because the assessment of such circumstances falls within the exclusive evaluative power of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the substantive balancing of aggravating and mitigating circumstances, reserving this evaluative power exclusively to the judge of the merits provided the decision is congruously motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDUL nato il 09/10/1968 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale Abdul Karim era stato condannato per due episodi di furto; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori; - che il primo motivo di ricorso, nella censura relativa alla condizione di procedibilità, è manifestamente infondato, atteso che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez.
U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); che nel resto il primo motivo si presenta generico e completamente versato in fatto; - che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il terzo motivo è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il