Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical contradiction in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Andrea Toncic inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence for theft by recognizing compensation for damages as a mitigating circumstance while rejecting generic leniency. The court ruled that no logical contradiction exists in this approach, as the judge correctly assessed that no other positive elements warranted additional mitigation under the relevant code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that a lower court's decision to apply a specific mitigating circumstance while denying generic leniency is not logically contradictory if the judge finds no other positive elements to justify further reduction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCIC ANDREA nato a PESCIA il 11/07/1990 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e rideterminando la pena - la sentenza di primo grado, con la quale Andrea Toncic era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che non vi è alcuna contraddizione logica nel negare le attenuanti generiche e nel riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, quando il giudice, dopo avere riconosciuto quest'ultima circostanza, ritenga che non sussistano altri elementi positivi (oltre a quello che ha già giustificato l'applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen.) da valutare al fine dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente